In particolare, le numerazioni delle emittenti locali (intendendosi per tali, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera k dello schema, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, già operanti in tecnica analogica e si-mulcast analogico-digitale vengono disciplinate dall’art. 5 dello schema, che dispone quanto segue:
1. Alle emittenti locali, come definite all’articolo 1, comma 1, lettera k), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione.
2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo.
3. Il settimo arco di numerazione è riservato alle emittenti locali.
4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Mini-stero dello sviluppo economico assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 5 e 6.
5. La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
* quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata, valutata fino ad un massimo di punti ----;
* quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei program-mi di informazione, valutata fino ad un massimo di punti ----;
* quota percentuale di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della pro-grammazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo valutata fino ad un massimo di punti ----;
* numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, valutato fino ad un massimo di punti ----;
* quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori, valutata fino ad un massimo di punti ----;
* numero di dipendenti impiegati, valutato fino ad un massimo di punti ----.
Ai fini dell’applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.
6. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio, sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
* le preferenze degli utenti sono valutate in base agli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel negli ultimi [cinque/tre] anni, così come documentati dalle emittenti
* richiedenti, fino ad un massimo di punti -----;
* la storicità dell’emittente espressa in nu-mero di anni di irradiazione del programma è valutata fino ad un massimo di punti ----;
* il grado di copertura del programma irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, è valutato fino ad un mas-simo di punti ----.
7. Le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle attri-buite ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 sono
utilizzate per la diffusione dei canali nativi digitali a diffusione locale diversi dai canali di cui al comma 4 sulla base della data di avvia-mento del programma e degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.
8. Alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni e che intendono richiedere l’attribuzione di un’identica numera-zione su tutti i bacini serviti, sono attribuiti i numeri da 75 a 84 sulla base di graduatorie per aree pluriregionali di diffusione redatte secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7.”
fonte: tvblog