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Mediaset: Cassazione, accolto ricorso contro Yahoo

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    La Cassazione riapre i giochi nella vicenda che vede opporsi RTI, societą del gruppo Mediaset, e il motore di ricerca Yahoo portato in tribunale per la diffusione di spezzoni di trasmissioni popolari quali «Amici» e Striscia la notizia« attraverso il servizio »Yahoo Italia Video«. La Corte di appello di Milano, nel 2015, ribaltando la decisione di primo grado, aveva stabilito che l'hosting provider - in quanto 'mero prestatore di servizģ - non doveva rispondere delle violazioni commesse dai suoi utilizzatori.

    Nč che vi era un obbligo di controllo sui contenuti caricati dagli utenti. Con la decisione, n. 7708 depositata oggi, la Suprema corte accogliendo parzialmente, e con rinvio, il ricorso di Rti ha affermato che anche l'»hosting provider passivo« - che dunque non fa indicizzazione, nč attivitą di filtro o valutazione - se riceve una specifica segnalazione dal titolare del diritto leso (o comunque quando sia ragionevolmente constatabile da un operatore professionale) deve rimuovere immediatamente i contenuti coperti da diritto d'autore. Sarą perņ il giudice del rinvio, aggiunge la decisione, a dover chiarire se a tal fine - sotto il profilo »tecnico informatico« - sia sufficiente l'indicazione, da parte del titolare dei diritti, del solo nome della trasmissione in cui sono andati in onda oppure sia necessaria anche l'indicazione dell'»url« di riferimento.

    Con la decisione successiva, n.7709 sempre depositata oggi, la Cassazione ha invece bocciato il ricorso proposto da Rti, sempre contro Yahoo, non ritenendo violata l'inibitoria disposta nel 2011 dal Tribunale di Milano con riferimento all'ulteriore diffusione di filmati delle tv Mediaset perpetrata mediante il servizio «Yahoo Italia Search». A differenza di «Yahoo Italia Video», spiega infatti la Corte, in questo secondo caso siamo di fronte ad una semplice attivitą di «caching» che si realizza, su istanza degli utenti, semplicemente cercando e poi riproponendo una serie di link a siti diversi all'interno dei quali si trovano i contenuti richiesti. In questo caso, conclude la Cassazione, la responsabilitą del motore di ricerca non scatta sulla base di una semplice segnalazione ma č necessario, ai fini dell'obbligo di rimozione, un ordine dell'autoritą amministrativa o giudiziale.

    fonte: tvblog
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