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Buona notizia esposti amianto

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    DALLA GAZZETTA UFFICIALE

    IL MINISTRO DEL LAVORO
    E DELLE POLITICHE SOCIALI

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
    E DELLE FINANZE

    Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
    recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
    cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto
    1993, n. 271, ed integrato dall'art. 47 del decreto-legge 30
    settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla
    legge 24 novembre 2003, n. 326;
    Visto l'art. 9 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e
    successive modificazioni, che disciplina la procedura di
    comunicazione da parte delle imprese di attivita' di bonifica di
    amianto alle Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono
    effettuati gli interventi;
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
    la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    di stabilita' 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 277, secondo
    cui «Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile
    ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo,
    senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati
    all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di
    durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere
    mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti
    stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui
    all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il
    periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono
    riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza,
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo
    istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno
    2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per
    l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    Visto l'ultimo periodo del citato comma 277, dell'art. 1, della
    legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui «con decreto del Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
    le modalita' di attuazione del presente comma, con particolare
    riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e
    alle modalita' di certificazione da parte degli enti competenti»;

    Decreta:

    Art. 1

    Finalita'

    1. Sono stabilite le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma
    277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il riconoscimento dei
    benefici ivi previsti ai lavoratori interessati nonche' le modalita'
    di certificazione da parte degli enti competenti.
    2. A tal fine la citata disposizione normativa ha istituito nello
    stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali un apposito Fondo. Il relativo onere finanziario e'
    comunicato annualmente dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali per il trasferimento delle risorse.
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