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Canone Rai, c’è ancora tempo per le esenzioni

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  • Canone Rai, c’è ancora tempo per le esenzioni

    Lunedì 16 maggio sono scaduti i termini per la presentazione del modello di esenzione per il canone Rai.

    E per chi non lo avesse fatto e ha comunque diritto a non pagarlo?

    Nonostante siano scaduti i termini, è ancora possibile presentare l’autocertificazione anche se con effetti diversi.

    L’Unione Nazionale Consumatori chiede, intanto, di informare i cittadini con uno spot e precisa che, per quanto riguarda il quadro B (titolari di più contratti per utenza elettrica residente), restano ancora intatti i diritti per avere il rimborso a fronte di un eventuale doppio addebito del canone, mentre rispetto al quadro A (per chi non possiede apparecchi televisivi, ma è titolare di utenza elettrica residente), se la inviano prima del 30 giugno, perderanno solo 50 euro sui 100 del canone.

    “Chiediamo – ha detto Massimiliano Dona, Segretario dell’UNC – che la Rai prosegua ad informare i cittadini con rinnovati spot, spiegando che è ancora possibile inviare l’autocertificazione”.

    Di seguito i diversi effetti, a seconda di quando si invia la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato (con riferimento al solo 2016):

    1) Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016:

    Quadro A. Quelle relative al quadro A, presentate dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, hanno effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016, ossia il contribuente perderà 50 euro sui 100 del canone 2016.

    Quadro B. La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ossia quando si indica comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero anno di presentazione.

    In questo caso, perciò, anche se si dichiara in ritardo, il canone 2016 eventualmente pagato o addebitato per errore sarà rimborsato. In pratica, in caso di dichiarazione tardiva, il contribuente si salverà dal doppio pagamento del canone.

    2) Dopo il 1° luglio:

    Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione, quadro A, avrà effetto solo per il prossimo canone, quello del 2017, e quindi si perderanno tutti i 100 euro dell’abbonamento televisivo 2016.

    La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.

    3) Nuove utenze. Chi attiva una nuova utenza, senza essere già titolare di altra utenza residenziale, deve presentare la dichiarazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica.

    Le date sopra riportate valgono solo per il 2016. A regime, nel 2017, le date sono differenti.

    Intanto resta aperto il fronte legale, con le associazioni dei consumatori, in particolare l’UNC, che contestano la validità del provvedimento sulle esenzioni, visto che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Mise che stabilisce i presupposti della dichiarazione sostitutiva da presentare in autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, con la definizione chiara di “cliente elettrico residente”.

    Pare, infatti, che ci sia stato uno slittamento dei tempi per alcuni vizi formali presenti nel testo – che era stato bocciato dal Consiglio di Stato – che hanno determinato un rinvio della pubblicazione.

    La nota tecnica del MiSE poi sull’apparecchio televisivo è stata resa nota soltanto il 20 aprile, ossia ad appena 26 giorni dalla scadenza del 16 maggio.

    “Sono violati i diritti del contribuente, che avrebbe diritto a 60 giorni dall’entrata in vigore di tutti i provvedimenti di attuazione per presentare la dichiarazione”, ha rilanciato Massimiliano Dona.

    Il Segretario dell’UNC ha ricordato che per l’art. 3 della Legge n. 212/2000, meglio noto come Statuto del contribuente prevede che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

    fonte: tvblog
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